Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7867/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding criminal conviction and sentencing under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7867/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, finding the lower court's reasoning sufficient. The appellant challenged the conviction for threats under Article 377 of the Penal Code and the denial of mitigating circumstances, arguing flaws in the appellate court's evaluation of evidence and sentencing. The court ruled that the appeal merely re-litigated factual assessments and legal evaluations already properly addressed by the Court of Appeal, which was free from logical defects and based on sound inferences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 377 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they lack specific grounds and merely re-litigate factual assessments or legal evaluations already properly addressed by the lower court, which must be free from logical defects and based on sound inferences.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal Article 377 Penal Code Article 616 Code of Criminal Procedure criminal conviction mitigating circumstances sentencing review inadmissible appeal aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 377 c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA GIOVANNI ALESSANDRO nato a CEGLIE MESSAPICA il 24/06/1995 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 26979/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 377 c.p. fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia dm relazione alla veste testimoniale della persona offesa e sia in punto di identificazione dell'autore delle minacce e della finalità delle minacce volte a condizionare la deposizione testimoniale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che analoga genericità è ravvisabile rispetto anche alle censure dedotte in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, in ragione della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi