Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7863/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting objective drug quantity aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Benvenuto inadmissible, rejecting his challenge to the appellate court's sentencing reduction. Benvenuto argued that subjective elements regarding his personality should have been considered when evaluating the aggravating circumstance of possessing a large quantity of hashish. The court ruled that this aggravating circumstance is purely objective, relying solely on the weight of the drugs rather than subjective factors, and thus the lower court's reasoning was legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; The aggravating circumstance of possessing a large quantity of drugs is purely objective and does not require consideration of subjective elements regarding the offender's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
large quantity of drugs objective aggravating circumstance inadmissible appeal drug possession offense Cassation procedure reato grave di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, contestando la mancata considerazione, nella valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10627 del 11/05/1992, Castaneda
309 del 1990 sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva" (Sez. 6, n. 10627 del 11/05/1992, Castaneda, Rv.
Sez. 3, n. 4894 del 17/12/2009, Amanda
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 09/04/1997 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 luglio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 3 ottobre 2024, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 26.667,00 di multa la pena a carico di Alessandro Benvenuto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto all'interno dell'autovettura da lui condotta trenta chilogrammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatti accertati in Messina il 16/06/2024.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, contestando la mancata considerazione, nella valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, di elementi diversi dal mero dato ponderale, rappresentativi della personalità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ritenuto integrata la circostanza aggravante della ingente quantità (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), richiamando i principi affermati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante in esame è configurabile, allorquando la quantità di sostanza stupefacente risulti superiore, per le droghe leggere, a 4.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016, e sottolineando che, in ragione del quantitativo sequestrato, nel caso in esame, la predetta circostanza aggravante era integrata, trattandosi di 9,044 chilogrammi di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui era possibile ricavare 361.770,4 dosi medie singole.

Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che, secondo antico, ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, "ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 sono del tutto irrilevanti gli elementi di natura soggettiva" (Sez. 6, n. 10627 del 11/05/1992, Castaneda, Rv. 192150; nello stesso senso, Sez. 3, n. 4894 del 17/12/2009, dep. 2010, Amanda, non mass., secondo cui la lettera del d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, configura un'aggravante oggettiva, la cui sussistenza è ancorata, esclusivamente, al dato ponderale e qualitativo).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R