Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded criticism of trial court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Lospinoso and Merlicco inadmissible due to manifestly unfounded criticisms of the lower court's reasoning. The appellants challenged the denial of exemption from punishment under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the trial court failed to properly assess special leniency. The court rejected these claims because the lower court correctly evaluated the drug's high purity, large quantity, and ready market distribution, factors that preclude the 'particular leniency' required for exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the denial of exemption from punishment based on special leniency are inadmissible if the lower court's reasoning on the gravity of the conduct is rational and not manifestly illogical, as such assessments fall within the discretionary powers of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOSPINOSO MICHELE nato a CERIGNOLA il 14/11/1999 MERLICCO PASQUALE LUIGI nato a CERIGNOLA il 21/04/2001 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello dì Bari del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 13 luglio 2023, con la quale Michele Lospinoso e Pasquale Luigi Merlicco erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Cerignola il 07/06/2023.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, contestando il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la ipotesi della fattispecie di speciale tenuità (v. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo la natura pesante della sostanza, l'elevato numero di dosi ricavabili (60) per la presenza di un principio attivo superiore all'80%, le modalità dell'azione e quelle di presentazione della droga (già divisa in dosi e, quindi, pronta per essere distribuita nel mercato illecito), ritenendo così il fatto di reato contestato non qualificabile come di "particolare" tenuità, vale a dire dotato di minima e trascurabile offensività in concreto.
Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che in merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940). Il riferimento operato dalla Corte ad elementi relativi alla gravità della condotta è pertinente: si tratta di giudizio che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, nel caso in esame non ravvisabile.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il