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Ordinanza — n. 7860/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Filomena Cariglia inadmissible regarding her conviction for illegal possession of cocaine. The lower courts upheld the sentence based on the quantity of drugs and the defendant's lack of cooperative attitude or genuine repentance. Since the appeal lacked valid procedural grounds under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, the court dismissed the request and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to demonstrate a specific legal defect or procedural violation, as the substantive determination of the penalty is not subject to review in cassation absent such grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug possession cocaine quantity suspended sentence procedural defect traffico aggravato di cocaina detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA FILOMENA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/03/1992 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Filomena Cariglia ricorre per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di grammi 20,92 netti, suddivisa in complessivi 81 involucri, quantitativo da cui sono ricavabili 124 dosi.

La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, facendo richiamo al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, da cui sono estraibili 124 dosi di cocaina, ha ritenuto congrua e proporzionata la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale, evidenziando che l'ammissione dei fatti è priva di valore collaborativo, essendo dettata dalla finalità scagionare il marito, e priva di una reale volontà di resipiscenza.

Allo stesso modo e con le medesime argomentazioni, il giudice a quo ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena, facendo richiamo ai precedenti penali ed esprimendo una prognosi non favorevole in ordine alle future condotte. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci