Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7859/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic merit arguments and omitted non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7859/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for operating an unpainted vehicle facility without authorization and claimed a lack of punishment due to minor circumstances. The court rejected these arguments as generic merit disputes and failed to properly invoke the statutory cause of non-punishment, which fall outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on generic merit assessments or improperly raised causes of non-punishment are inadmissible as they exceed the scope of the legality judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal legality review scope cause of non-punishment generic merit arguments procedural costs fine inquinamento automobilistico violazione degli oneri dell'autorizzazione industria automobilistica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, Cuofano
Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015, Travaglini
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSON FRANCO nato a SPINEA il 06/04/1962 avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Padova resa in data 31 gennaio 2025, con la quale Franco Marson è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver esercitato, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Veneta Noleggi s.r.l.s.", in assenza di autorizzazione, un impianto che comportava emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati in Noventa Padovana il 12/01/2023.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, contestando la sussistenza di un impianto per la verniciatura, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze del tutto generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed accertato che nei luoghi ove l'imputato esercitava la sua attività di autotrasporto e spedizioni, ivi compresa attività di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché revisione di automezzi di proprietà, era stato installato un impianto per la verniciatura di autoveicoli ed era esercitata, quindi, un'attività di carrozzeria, in assenza della autorizzazione necessaria in base alle prescrizioni imposte dall'art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e in conformità a quanto affermato da questa Corte (Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, dep. 2018, Cuofano, non mass.;

Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015, Travaglini, non mass.), secondo cui le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura - come accertato in sede di sopralluogo nel caso di specie - sono escluse dall'elenco di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti previsto nell'allegato IV, parte prima, lett. k, del d.lgs. n. 152 del 2006. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo stata del tutto genericamente prospettata la ridotta gravità del fatto e la saltuarietà ed episodicità della condotta, in evidente contrasto con gli accertamenti compiuti degli operanti in e ripetuti sopralluoghi, messi in evidenza nella parte motiva della sentenza impugnata.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R