Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise the specific legal ground at the appellate stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Marilli and Monetti inadmissible because the specific legal ground regarding Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree was not raised at the appellate level. Although the defense initially argued this point, they formally renounced it during the appellate hearing, rendering the subsequent cassation complaint untimely. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the fines fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90: A cassation appeal is inadmissible if the specific legal ground relied upon was not properly deduced or was expressly renounced during the appellate proceedings, as the failure to raise it constitutes a lack of diligence not excused by absence of fault.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARILLI COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 19/03/1970 MONETTI ANGELO nato a TARANTO il 14/11/1990 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Damiano Cosimo Marilli e Angelo Monetti ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1,4 e 6 D.P.R. 309/90.
I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Si osserva preliminarmente che la corte territoriale ha dato atto che in udienza il difensore degli imputati ha rinunciato al motivo concernente l'applicabilità dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, dedotto con unico atto di appello per entrambi gli imputati. Si tratta, pertanto, di doglianza non deducibile: Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il cons gliere estensore Il Presidente