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Ordinanza — n. 7853/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for being outside statutory grounds and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible six separate appeals filed by defendants against a plea bargain sentencing decision from Caltanissetta. The appellants raised generic grievances regarding the lack of reasoning for acquittal and alleged legal mischaracterizations of their actions. The court rejected these claims because the appeals did not fall within the narrow statutory exceptions allowing challenges to plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty, and generic grievances are insufficient.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation statutory grounds generic grievances Caltanissetta tribunal commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUCCIA ROSARIO nato a AGIRA il 08/10/1953 MIANO SEBASTIANO nato il 06/12/2003 GAZZO FILIPPO nato a ENNA il 21/09/1988 CELSO ANTONINO nato a CATANIA il 25/11/1984 GUARDO VINCENZO MASSIMILIANO nato a CATANIA il 07/01/1977 avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI;Rilevato che Antonino Celso, Vincenzo Massimiliano Guardo, Rosario Cuccia, Filippo Gazzo, Sebastiano Miano, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 29 maggio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, sono state applicate le seguenti pene: anni due di reclusione ed euro 2.670,00 di multa per Antonino Celso; anni due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per Vincenzo Massimiliano Guardo; anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 21.600,00 di multa per Rosario Cuccia; anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per Filippo Gazzo; anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 15.600,00 di multa per Sebastiano Miano; fatti commessi tra il mese di agosto 2023 ed il mese di febbraio 2024.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata, essendo stato censurato, per tutti gli imputati, il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento, nonché - per la posizione di Vincenzo Massimiliano Guardo - anche la non corretta qualificazione giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2