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Ordinanza — n. 7851/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet specific statutory grounds for challenging settlement sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the narrow exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the agreed sentence based on a generic violation of sentencing criteria under Article 133, which does not qualify as one of the limited grounds for attacking a settlement judgment. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Only appeals regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty/security measure are admissible against settlement sentences; generic challenges to sentencing criteria are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissibility grounds Article 448 paragraph 2-bis sentencing criteria violation procedural costs fine ripetute violazioni del diritto degli stranieri immigrazione clandestina allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamènte fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLOUFI MOHAMED nato il 29/03/1995 avverso la sentenza del 03/09/2025 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Mohamed Delloufi, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 3 settembre 2025 dal Giudice del Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1) e 99, comma 4, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2).

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata la violazione dei criteri di determinazione ex art. 133 cod. pen. della pena concordata, con affermazioni del tutto generiche ed assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamènte fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.