Italian Court dismisses drug trafficking appeals as inadmissible due to waiver and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals of Di Gennaro Crocifisso and Antonino Raitano inadmissible regarding their conviction for drug trafficking. Di Gennaro had previously waived his right to appeal, while Raitano failed to raise specific legal grounds required for challenging sentences issued upon request. Consequently, both defendants were ordered to pay court costs and fines to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the defendant has waived the right to appeal or fails to raise the specific legal issues necessary to challenge a sentence issued upon request.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GENNARO CROCIFISSO nato a GELA il 06/04/1981 RAITANO ANTONINO nato a GELA il 25/01/1990 avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Crocifisso Di Gennaro e Antonino Raitano ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Di Gennaro alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver, nella sua qualità di promotore e organizzatore dell'attività connessa alla gestione di sostanze stupefacenti, tenuto i contatti con i fornitori indicatigli, individuato i soggetti da coinvolgere nel traffico, dotati questi della strumentazione necessaria per condurre gli affari e impartito le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, per aver posto in vendita una consistente quantità di sostanza stupefacente in cambio di ingenti somme di denaro.
La Corte territoriale ha condannato Raitano alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto al fine di farne cessione a terzi due pezzi di sostanza stupefacente non meglio precisata. Il Di Gennaro deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il Raitano deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla colpevolezza dell'imputato, alla riqualificazione dei fatti nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e in ordine al riconoscimento della continuazione.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione. Il ricorso del Di Gennaro è inammissibile, poiché, in data 3 gennaio 2026 con atto trasmesso via pec, l'imputato vi ha rinunciato. Il ricorso del Raitano avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Stante l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, si condanna Di Gennaro al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende, e Raitano al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Di Gennaro Crocefisso e condanna il ricorrente al pagamento \,i delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di Raitano Antonino e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere este