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Ordinanza — n. 7848/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeal due to significant quantity and intent to sell.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7848/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for illegal possession of hashish. The appellant argued for a 'minor offense' classification, but the court rejected this based on the substantial weight of 100.71 grams, the presence of packaging tools, and the intent to distribute. The court found the lower courts' reasoning precise and comprehensive, concluding that the quantitative and contextual elements precluded any finding of minor offense status.

Regesto Legislator

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Art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may reject an appeal as inadmissible when the lower court's assessment of the offense's minor nature is based on significant quantitative data and contextual evidence of intent to sell, rendering the defense's argument manifestly unfounded.

Parole chiave

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illegal possession of drugs hashish quantity threshold intent to distribute inadmissible appeal minor offense classification Cassazione Roma drug trafficking penalty reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73 co.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIZI GABRIELE nato a ROMA il 07/02/2003 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gabriele Nizi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, al fine della cessione a terzi, grammi 100,71 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in tre involucri, nonché ulteriori frammenti della medesima sostanza unitamente al bilancino e materiale per il confezionamento.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish pari a grammi 100,71 lordi, suddiviso in tre involucri (pari a 1.535 dosi medie), di un bilancino di precisione e di una somma di denaro: elementi che non hanno consentito la Corte territoriale di considerare il fatto di lieve entità.

Oltre al già sottolineato notevole ammontare del dato quantitativo, la Corte ha evidenziato che si trattava di sostanza pronta ad essere smerciata con plurime cessioni. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consiglie e estensore Il P