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Ordinanza — n. 7846/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentence on request dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence imposed upon request without raising legally permitted grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the law restricts appeals against such sentences to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences imposed upon request are inadmissible unless they concern the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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sentences on request cassation appeal grounds generic mitigating circumstances procedural inadmissibility court costs and fine attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEONARDO GIORGIO nato a MILANO il 12/05/2000 avverso la sentenza del 12/07/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Giorgio Di Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 co. 1 e 2 cod. pen., per aver usato violenza contro gli agenti della polizia municipale mentre compivano atti del proprio ufficio obbligandoli all'utilizzo delle manette di sicurezza; per il reato di cui agli artt. 99 co. 1 e 2 n. 1 e 2 cod. pen. e 73 cc. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini di spaccio, 27 dosi di cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de