Cassation appeal against sentence on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence of application of punishment upon request under incorrect grounds. The appellant argued for acquittal based on non-existence of the crime, but the law permits such appeals only for specific issues like the defendant's will or legal qualification. Since the appellant failed to raise these admissible points, the court dismissed the appeal and ordered the payment of fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of application of punishment upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general complaints about the crime's existence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHADIFI ISMAIL (CUI 06RG74D) nato il 09/07/1996 avverso la sentenza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ismail Chadifi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 cc. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge per errata qualificazione giuridica dei fatti ovvero chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Si osserva che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto omessa declaratoria di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.