Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7841/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal on cocaine trafficking conviction due to procedural delay and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7841/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline by two days. The appellant argued for acquittal or reduced sentencing based on personal use, but the lower court found overwhelming evidence of drug trafficking including precise scales and a high quantity of cocaine. The Supreme Court rejected these arguments, noting that appeals cannot re-evaluate facts and that the original sentencing was proportionate and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 73 D.P.R. 309/90: Appeals must be filed within strict time limits, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence against the lower court's reasoned judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural delay inadmissible appeal cocaine trafficking statutory deadline Cassazione Rome drug possession sentencing proportionality dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto e, in subordine, in ordine alla mancata soluzione dal reato ex art. 131 bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
A quest'ultimo è stata, infatti, inflitta una pena solo lievemente superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pena che risulta proporzionata e conforme ai criteri di cui all'art.
Art. 133 c.p.
309 del 1990, pena che risulta proporzionata e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 73, comma 1 e 5, D.P.R. 309/90
A quest'ultimo è stata, infatti, inflitta una pena solo lievemente superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131 bis cod. pen
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto e, in subordine, in ordine alla mancata soluzione dal reato ex art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
309 del 1990, pena che risulta proporzionata e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007
Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA ANGELO nato a CALTANISSETTA il 23/04/1991 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Angelo Sferrazza ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 9 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione dal reato ascritto e, in subordine, in ordine alla mancata soluzione dal reato ex art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta il diniego della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva e il minimo della pena. Il ricorso .va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 10/09/2025, mentre il termine scadeva il 08/09/2025.

Ad ogni modo, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, valorizzando un quadro indiziario grave, preciso e concordante. In particolare, il dato ponderale, pari a grammi 19,967 di sostanza stupefacente, aventi un principio attivo pari al 46.8 %, da cui risultano ricavabili n. 62,5 dosi medie e singole, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un taglierino intriso di sostanza, nonché il continuo via vai di soggetti tossicodipendenti dall'abitazione dell'imputato, risultano elementi univocamente compatibili con un'attività di spaccio.

Tale conclusione è ulteriormente corroborata dall'assenza di risorse economiche idonee a giustificare un acquisto di tale entità per uso esclusivamente personale e dalla condotta di occultamento della cocaina all'interno di un sacchetto della spazzatura, sintomatica della piena consapevolezza dell'illiceità della detenzione. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ritiene pienamente dimostrata l'attività di spaccio posta in essere dall'imputato. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., attesa la rilevante quantità di stupefacente, la sua destinazione allo spaccio e la presenza di precedenti penali specifici, ostativi sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, evidenziati dalla stessa Corte.

Quanto alla seconda doglianza, si ribadisce che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007 ) Rv. 236992 - 01; Sez.6, n. n. 6866 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/02/2010 ) Rv. 246134).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rilevato l'assenza di ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già valorizzati dal giudice di primo grado nella formulazione del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, e pertanto deve ritenersi che tale valutazione soddisfi pienamente le esigenze di adeguamento della pena al fatto e alla personalità dell'imputato. A quest'ultimo è stata, infatti, inflitta una pena solo lievemente superiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pena che risulta proporzionata e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e che, come tale, non necessita di alcuna rimodulazione.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il con