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Ordinanza — n. 7840/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence for inadmissible challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vito Diop inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diop argued the lower court failed to adequately justify the eight-month prison sentence and fine for trafficking 0.5 grams of cocaine-crack. The court rejected this, stating that sentencing discretion falls within the trial judge's power and cannot be re-evaluated on appeal unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Sentencing discretion belongs to the trial judge, and appeals cannot challenge the congruity of the penalty unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing discretion inadmissible appeal cocaine-crack penal procedure riduzione della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1i , 7-, , comma 64, I.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP VITO nato il 05/04/2000 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa il 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Genova, con la quale Vito Diop era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina-crack del peso lordo di grammi 0,5; fatti commessi in Genova il 23/12/2024.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del trattamento sanzionatorio, non essendo stata adeguatamente illustrata in sede motivazionale la congruità della pena irrogata, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, a fronte di analogo motivo di appello, ragionevolmente escluso la possibilità di ridurre la pena, evidenziando che le precarie condizioni di vita dell'imputato erano già state valutate dal giudice di primo grado ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute congruamente equivalenti, in ragione della quantità e qualità della sostanza ceduta, del dolo e di un recente precedente penale, nonché tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, limitatosi a negare l'addebito, senza documentare alcuna circostanza utile ai fini di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Deve allora essere richiamato in proposito il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1i , 7-, , comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i