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Ordinanza — n. 7836/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeal due to generic legal grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7836/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Rizzo and Savio inadmissible for failing to meet procedural requirements. The defendants argued for acquittal based on a prior dismissal, but their petition lacked specific legal and factual grounds as mandated by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that generic assertions without detailed analysis of the lower court's reasoning constitute a procedural defect, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must specify legal and factual grounds; generic pleas without analysis of the decision's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure drug trafficking conviction Cassation appeal dismissal traffico di cocaina abuso di sostanze esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Si osserva, infatti, che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 129 cod. proc. pen
Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO MIRIAM nato a CASALE MONFERRATO il 24/11/1987 SAVIO EMANUELE nato a CHIVASSO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Miriam Rizzo e Emanuele Savio ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, e commercializzato reiteratamente, mediante trattativa via telefono e successiva consegna sulla pubblica via, sostanze stupefacenti del tipo hashish e eroina.

Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Entrambi i ricorsi appaiano inammissibili. Si osserva, infatti, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore Il Pres