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Ordinanza — n. 7832/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the existence of criminal liability focused on the factual evaluation of evidence. The appellant argued that agricultural produce was sold before contamination, but the trial court found this defense unconvincing due to the absence of a sales contract. The Court held that such factual determinations are non-appealable in cassation unless the lower court's reasoning is flawed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 5 lett. h L. 283/1962: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the assessment of evidence are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation criminal liability agricultural contamination non-appealable facts inquinamento degli alimenti reati contro la salute pubblica inquinamento d'origine agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 5 lett. h L. 283/1962
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARA LILLINA nato a PALMA DI MONTECHIARO il 26/11/1967 avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Lillina Barbara ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha condannato la ricorrente alla pena di euro 10.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 lett. h L. 283/1962, per aver in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola prodotto per la commercializzazione e distribuito per il consumo una partita di uva varietà "red glob" contenente campione residuo di sostanza fitosanitaria Imazalil, pari a 0,025 mg/kg, in misura superiore al limite stabilito dal Regolamento europeo.

La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, in quanto la produzione agricola era stata venduta e non era possibile applicare ai frutti le sostanze tossiche. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto inverosimile l'asserita estraneità dell'imputata e rilevato come la stessa non trovi alcun riscontro nelle risultanze processuali, non essendo stato rinvenuto il contratto di compravendita, asseritamente consegnato agli uffici della A.S.P., circostanza che priva di attendibilità la tesi difensiva. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigl er ;stensore Il Pre