Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7831/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded statutory grounds for challenging plea agreement sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7831/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the proportionality and excessiveness of the sentence imposed under a plea agreement, arguing it was disproportionate to the facts. The court rejected these arguments, noting that such grounds are not among the limited exceptions allowed for attacking plea agreement judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea agreement sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general challenges to the proportionality or excessiveness of the imposed penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement sentence proportionality challenge inadmissibility appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds limitation commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKO ANXHELO nato il 09/11/1992 avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Anxhelo Sako, tramite il difensore di fiducia, deduce l'eccessività della pena e la sua non proporzionalità ai fatti di causa rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 19 giugno 2025 dal Giudice del Tribunale di Rimini, con cui gli è stata applicata la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo state inammissibilmente censurate l'entità e la proporzionalità della pena concordata.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.