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Ordinanza — n. 7830/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; defense counsel extension rule does not apply to plea agreement appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7830/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on June 26, 2025, one day after the statutory deadline of June 25, 2025. Although the defense counsel argued for an extended filing period under Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure, the Court ruled this provision inapplicable to appeals against plea agreements where the defendant was deemed present. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The extension of appeal periods for defense counsel in absentia judgments does not apply to cassation appeals against plea agreements, rendering late filings inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal late filing plea agreement defense counsel procedural deadline inadmissible appeal procedural costs espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGA ARJAN nato il 20/08/1998 avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Rilevato che Arjan Gega, tramite il difensore di fiducia, deduce il difetto di motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 giugno 2025 dal Giudice del Tribunale di Rimini, con cui gli è stata applicata la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 26 giugno 2025, a fronte di sentenza emessa il 10 giugno 2025, contestualmente motivata e depositata, per cui il termine per impugnare scadeva il 25 giugno 2025. Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di ricorso per cassazione proposto - come nel caso di specie - avverso sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti e richiesta dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come non comparso.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 20