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Ordinanza — n. 7826/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not authorized to practice before superior courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer who filed it lacked the specific authorization to practice before superior courts. Although the original appeal was later converted into a cassation petition, the court held that procedural conversion does not excuse the failure to meet formal requirements for the higher court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay significant court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of conservation of procedural acts does not justify derogation from the formal and substantive requirements for filing a cassation appeal if the filing lawyer is not legally authorized to practice before superior courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unauthorized defense lawyer superior court authorization procedural conversion limits court costs and fines difetto formale di procedura ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano
103 del 2017 (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, Carbognani
258000; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, Carbognani, non mass.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DROMMI MAURIZIO nato a VILLA SAN GIOVANNI il 26/07/1961 avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 25 maggio 2022, con la quale Maurizio Drommi è stato condannato alla pena di euro 516,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. Fatti accertati in Villa San Giovanni in data 25 giugno 2019.

Rilevato che l'originario atto di appello, depositato in data 8 ottobre 2022 dall'avv. Giuseppe Marra, all'epoca e anche allo stato non iscritto all'albo cassazionisti, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da difensore non legittimato, poiché non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, così come richiesto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683). Ritenuto che l'inammissibilità va rilevata anche in caso di conversione dell'atto di appello disposta dal giudice di merito, in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208;

Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; nello stesso senso, più di recente, Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, Carbognani, non mass.). Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.