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Ordinanza — n. 7821/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty determination in a drug trafficking settlement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ruling that grievances concerning the penalty determination in a settlement agreement do not qualify for cassation review. The appellants argued the base penalty exceeded statutory minimums, but the court noted such complaints are excluded from the scope of admissible challenges in settlement cases. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: In settlement proceedings, appeals challenging the penalty determination are inadmissible as they do not concern the legality of the sanction or waived grounds.

Parole chiave

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drug trafficking settlement penalty determination appeal inadmissible cassation minimum sentence violation procedural costs fine commisurazione della pena per stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia il 15 maggio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 133 cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., essendo stata prevista una pena base superiore a quella minima di mesi sei di reclusione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia il 15 maggio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.
art. 133 cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., essendo stata prevista una pena base superiore a quella minima di mesi sei di reclusione.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MESULI EDMOND nato il 21/06/1986 MESULI ALFRED nato il 22/04/1989 MESULI MARKELIAN nato il 12/12/1996 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; gr'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia il 15 maggio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa nei confronti di Edmond Mesuli, Alfred Mesuli, Markelian Mesuli, essendosi proceduto in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; fatti commessi in data antecedente e prossima al 27/05/2020.

È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., essendo stata prevista una pena base superiore a quella minima di mesi sei di reclusione. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dai ricorrenti tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 16 gen