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Ordinanza — n. 7820/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise conditional suspension plea in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7820/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the plea for conditional suspension of the sentence during the second instance proceedings. The appellant argued procedural flaws in the environmental sampling methods and the denial of a suspended sentence, but the court noted these specific grievances were not formally presented to the appellate court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of facts and upheld the lower court's conviction and penalty.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised were not deduced in the second instance, and the appellant bears no fault for this omission.

Parole chiave

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conditional suspension plea second instance omission cassation inadmissibility environmental crime sampling procedural default rule acque di scarico industriali e artigianali inquinamento da metalli acque di scarico non inquinate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO GIOACCHINO nato a PALERMO il 23/09/1958 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gioacchino Rubino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di arresto, per il reato di cui all'art 137 co. 5 d. Igs. 152/06, per aver, nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa di Lavoro Galvanica s.r.I., superato i valori limite nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento e rinvenimento dei metalli.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità, contestando le modalità di accertamento del superamento dei limiti, ritenute non corrette. Inoltre, lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La Corte territoriale ha affermato, al riguardo, che le prove acquisite dimostrano pienamente l'integrazione della fattispecie contestata, specificando che, in materia di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo ha natura procedimentale e non costituisce norma integratrice del reato, rappresentando un criterio tecnico ordinario, derogabile ove il giudice ritenga comunque rappresentativi i campioni.

Nel caso di specie, ha inoltre affermato, che i tecnici hanno effettuato un campionamento istantaneo e che il metodo adottato è conforme alle procedure previste e privo di inesattezze o incongruenze, sicché le conclusioni sul superamento dei limiti di metalli pesanti nelle acque reflue devono considerarsi corrette e attendibili. Quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e !\ della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estenso