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Ordinanza — n. 7819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a plea-bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence of punishment upon request without valid grounds. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the sentence length, but the law permits such appeals only for specific issues like the defendant's will or legal qualification. Since the appellant raised none of these permitted grounds, the court dismissed the request and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences of punishment upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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sentences upon request inadmissible appeal drug trafficking plea bargain legal qualification revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNHI SOUHAIL (CUI 05MSB2F) nato il 25/02/2001 avverso la sentenza del 05/08/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Souhail Mounhi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver ceduto in vendita ulteriori 5 o 6 bustine della medesima sostanza.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione del fatto, nonché in ordine alla congruità della pena comminata. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma