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Ordinanza — n. 7817/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking sentencing, ruling increase lawful and merits outside review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7817/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Christian Graziano inadmissible regarding the appellate court's sentencing increase for drug trafficking. The defense argued the punishment was unjustified, but the court found the reasoning sufficient and the aggravating factors, including quantity and prior record, properly weighed. Consequently, the appeal was rejected as it touched upon merits rather than legal errors, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal challenging the proportionality of a continued sentence based on substantive merit assessments is inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the defense's counter-arguments fall outside the scope of a legitimacy review.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing continuation of crime inadmissible appeal proportionality of penalty merits outside review court costs award Cassazione Rome commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO CHRISTIAN nato a ROMA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 maggio 2025, che, in riforma della decisione resa in data 24 settembre 2024 dal Tribunale di Roma, previa applicazione della continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza n. 10155/2024 del Tribunale di Roma del 13/08/2024, irrevocabile il 17/09/2024, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, applicando un aumento in continuazione di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa alla pena per il reato più grave già giudicato determinata in mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, nei confronti di Christian Graziano, in quanto ritenuto colpevole di plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi in Roma in date 27/08/2024 e 13/08/2024.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del trattamento sanzionatorio, in particolare dell'entità dell'aumento a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo la Corte di appello, sulla specifica richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione del reato oggetto di giudizio con quello ritenuto più grave e già giudicato con sentenza del Tribunale di Roma, in data 13/08/2024, irrevocabile il 17/09/2024, ritenuto congruo un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ragione della gravità del fatto, desunta dalla qualità e quantità della sostanza stupefacente posseduta (la Corte precisava essersi trattato della illecita detenzione di 40 dosi di cocaina), dall'aver agito in concorso con altro soggetto, nonché della negativa personalità del colpevole, gravato da precedenti penali specifici.

Osservato che l'aumento per la continuazione è congruo e coerente con la motivazione profusa dalla Corte territoriale, conformemente all'insegnamento secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La sentenza impugnata ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi di legittimità richiamati. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento (/// delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma