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Ordinanza — n. 7815/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to settlement agreement waiving all legal grievances except illegal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because the parties had previously reached a settlement agreement regarding the sentencing outcome. The appellant argued for a different legal qualification and increased penalty, but the court held that such agreements bind the parties to the agreed-upon legal characterization. Consequently, the court ruled that any waiver of grievances in the settlement precludes raising new legal objections in the subsequent legitimacy trial.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement on sentencing implies a waiver of all grievances in the subsequent legitimacy trial, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grievances legitimacy trial inadmissible appeal legal characterization traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 337 cod. pen
e alla pena comminata in aumento per la violazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 73 D.P.R. 309/90
Con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 bis art. 73 D.P.R. 309/90.
art. 81 cod. pen
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROZZESI CLAUDIO nato a ROMA il 05/07/1972 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Claudio Brozzesi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1, mese 1 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, ai fini della cessione a terzi, grammi 1,90 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver ceduto in vendita ulteriori tre involucri della medesima sostanza; per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., per aver usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti operanti.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del comma 5 bis art. 73 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 81 cod. pen. e alla pena comminata in aumento per la violazione dell'art. 337 cod. pen. in continuazione con l'ipotesi contestata al capo A). E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consi liere estensore DEPOTATA Il Presiden