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Ordinanza — n. 7814/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on abandonment of waste, ruling crime permanent and prescription suspended.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enrico Perretta inadmissible regarding the extinction of the crime due to prescription. The defense argued for the cessation of permanent effects, but the court found the crime of uncontrolled waste deposit to be permanent and still in progress in 2019. Consequently, the statutory suspension of prescription under Law 103/2017 prevented the five-year limit from expiring before the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; L. n. 103/2017: The crime of uncontrolled waste deposit is permanent; the suspension of prescription applies to acts committed between 2017 and 2019, preventing the statute of limitations from expiring until the final judgment.

Parole chiave

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uncontrolled waste deposit permanent crime nature suspension of prescription Law 103/2017 statute of limitations Cassation inadmissibility waste management offense abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
L. n. 103 del 2017
Art. 544 cod. proc. pen.
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi;
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I.
art. 544 cod. proc. pen
a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRETTA ENRICO nato a MIGNANO MONTE LUNGO il 19/01/1958 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 15 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Campobasso il 19 giugno 2024, con la quale Enrico Perretta era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver, in qualità di amministratore unico della Ecogreen s.r.I., affidataria della gestione dell'impianto di depurazione comunale, abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi; accertato in Jesi il 13/05/2019.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria dì estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, prospettando anche enunciati interpretativi in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale sottolineato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie contestata ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nonchè la circostanza accertata dai militari secondo cui la condotta contestata era ancora in corso al momento del sopralluogo nel maggio del 2019, per cui, considerando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla I. n. 103 del 2017 per i reati commessi dal 03/08/2017 al 31/12/2019, come il reato in esame, il termine prescrizionale non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

Considerato che le affermazioni della Corte territoriale escludono che sia intervenuta la cessazione degli effetti permanenti del reato, richiamando le testimonianze di inosservanza delle prescrizioni impartite all'epoca dell'accertamento effettuato nel maggio 2019, senza alcuna allegazione utile a dimostrare che, in epoca successiva, fosse intervenuto lo smaltimento dei fanghi di depurazione, si pongono in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di rifiuti, la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una volontà esclusivamente dismissiva che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolato sostanziantesi nella derelizione, diversamente da quella sanzionante il deposito incontrollato, che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e che ha sempre natura permanente, qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione e cessando lo stato di antigiuridicità con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta (Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838).

Considerato che le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale si pongono, in ogni caso, nel solco tracciato dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che ha affermato che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come il reato oggetto del presente procedimento, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui alla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175). In particolare, la sospensione opera:

a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Per cui, nella fattispecie in esame, relativa a reato accertato il 13 maggio 2019, ed ancora in corso al momento del sopralluogo, va applicato il regime di sospensione della c.d. legge Orlando, con la conseguenza che il termine di prescrizione massimo quinquennale non era ancora maturato alla data del 19/06/2024 in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, anche perchè, per stessa ammissione del ricorrente, l'ottemperanza alle prescrizioni sarebbe intervenuta entro il mese di dicembre del 2019 e il quinquennio sarebbe pertanto maturato nel dicembre del 2024.

Tuttavia, il decorso del termine di prescrizione era sospeso per un anno e sei mesi a far data dal 19/06/2024, data di pronuncia della sentenza di primo grado, e, poi, nuovamente sospeso per lo stesso termine a partire dal 15/05/2025, data di pronuncia della sentenza di secondo grado, sospensione non ancora esaurita alla data del 16/01/2026 in cui è stata deliberata la presente decisione con la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme