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Ordinanza — n. 7813/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstance regarding minor drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7813/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the generic mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code does not apply when the economic value of the drug trafficking is not negligible. The lower court correctly determined that the profit from selling 2.73 grams of cocaine, estimated at approximately 80 euros per gram, constituted a significant economic prejudice. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The generic mitigating circumstance for minor drug offenses requires the economic prejudice to be virtually negligible; where the value of the drugs sold is significant based on street market prices, the circumstance is inapplicable.

Parole chiave

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generic mitigating circumstance drug trafficking penalty economic prejudice assessment inadmissibility of appeal cocaine quantity threshold traffico aggravato di cocaina alleggerimento della pena reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generica di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, 50660 del 05/10/2017
presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGATO ALESSIO nato a ROMA il 23/06/1996 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alessio Vergato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 2,73 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generica di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il profitto che l'imputato avrebbe potuto conseguire dalla cessione dei sei involucri di cocaina, contenenti complessivamente 2,46 grammi netti di sostanza e corrispondenti a 16 dosi medie, non può ritenersi certamente irrilevante sotto il profilo economico, avuto riguardo al prezzo, desumibile dall'esperienza giudiziaria nei casi di piccolo spaccio di strada, pari a circa 80 euro al grammo. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il con gliere estensore Il Presid