Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rearguing merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding drug trafficking charges were merely reiterations of merits already fully adjudicated by the lower courts. The appellant attempted to challenge the conviction on grounds of flawed reasoning and legal violation, but the court found these arguments generic and lacking specific new evidence or critical analysis of the trial record. Consequently, the court ruled that such dissenting opinions fall outside the scope of a legality review, which is limited to checking for obvious errors in the lower court's logic rather than re-evaluating factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds of illegality; generic rearguing of merits already decided constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO GIAN LUCA nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1983 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; ,9r Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 24 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 3 aprile 2023 dal Tribunale di Udine, con la quale Gianluca Marrazzo era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole di plurimi episodi, anche in concorso, di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 2) e di plurimi episodi di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 3); fatti commessi in Udine il 04 e il 06.01.2019, quanto alla detenzione, e in Tolmezzo, dall'aprile 2018 al dicembre 2019, quanto alla cessione.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato relativamente agli episodi di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 3), sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine a vari episodi di cessione di 2/3 dosi alla volta di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di Antonio Trotta (v. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), sottolineando come fosse stato lo stesso acquirente a dichiarare di aver acquistato, con cadenza settimanale, dall'imputato e dal correo, Francesco Scarriglia, dall'aprile 2018 al dicembre 2019, 2/3 dosi al prezzo di 100,00 euro a dose, dichiarazioni rese in sede di s.i.t. e contestate in dibattimento, dove il Trotta aveva cercato dì ridimensionare le precedenti dichiarazioni, senza tuttavia smentirle, con la conseguenza che, secondo un non illogico ragionare dei giudici di merito, non era integrato il consumo di gruppo, non avendo il Trotta conferito alcun mandato ad acquistare, né partecipato al pagamento del corrispettivo.
Considerato che le argomentazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con i principi affermati da questa Corte secondo i quali all'interno del c.d. acquisto di gruppo ricadono sia l'ipotesi in cui un gruppo di persone dia mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l'ipotesi in cui l'intero gruppo procede all'acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente: ipotesi nelle quali non rientra nella vicenda descritta dai giudici di merito in cui Trotta non aveva previamente conferito alcun mandato ad acquistare, né tantomeno aveva partecipato all'acquisto ed al pagamento del corrispettivo.
Rilevato che anche il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato relativamente agli episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 1 e 2), sotto il profilo della violazione di legge, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch'esso generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), avendo la Corte di merito, non illogicamente, desunto la finalità di spaccio dalla elevata percentuale di principio attivo della cocaina detenuta (45% e, addirittura, 92,8%), dalla antieconomicità dei viaggi da Udine a Verona eseguiti per procurarsi stupefacente, ove non destinato ad essere successivamente tagliato e destinato alla vendita al dettaglio, come avvenuto nelle vendite in favore di Antonio Trotta; motivazione che non appare contraddittoria, né presenta vizi di manifesta illogicità, mentre il motivo di ricorso oppone argomenti di mero dissenso che, per un verso, non operano un confronto integrale con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e, per altro verso, riguardando il fatto, sono insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.