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Ordinanza — n. 7810/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a different factual reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7810/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a different factual interpretation of the trial record. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and the denial of a fine, but the court noted these were merely reiterations of arguments already rejected at lower levels. The court ruled that the appellate court's reasoning was sound and based on clear evidence, making the appeal's request for a new factual assessment impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely asks for a different reading of the facts already examined by the lower courts without raising new legal issues or substantive errors.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation drug trafficking conviction recidivism assessment substitute fine denial consumo di canapa abuso di sostanze detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
artt. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez Un 27.5.2010 n. 35738
Sez. 5, Sentenza n. 24093 del 13/05/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ALESSIO nato a ROMA il 15/06/1985 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alessio Canali ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, grammi 38,26 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione della pena pecuniaria sostitutiva. La prima doglianza appare inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Si evidenzia che nel caso in disamina la Corte territoriale ha chiarito che l'onere di allegazione della destinazione dello stupefacente all'uso personale grava sull'imputato e che, nel corso dell'intero procedimento non è emerso alcun elemento idoneo a sostenere tale finalità. Peraltro, ove la sostanza fosse stata destinata all'uso personale, non si comprenderebbe la ragione per cui l'imputato detenesse l'intero quantitativo, pari a 125 singole dosi, in un'unica soluzione, al di fuori della propria abitazione e, soprattutto, mentre era seduto su un muretto, qualificando tale atteggiamento come tipicamente proprio di colui che è in attesa di acquirenti.

La Corte ha quindi ritenuto che le circostanze accertate depongano inequivocabilmente per la finalità di cessione a terzi. In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass.

Sez Un 27.5.2010 n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato i numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato, ai quali si aggiungono due carichi pendenti anch'essi di natura specifica, ritenendo che il reato oggetto del presente giudizio si ponga in linea di continuità con il medesimo disvalore espresso dalle precedenti condanne. In ordine all'ultima doglianza si osserva che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 - , Sentenza n. 24093 del 13/05/2025 Cc. (dep. 30/06/2025 ) Rv. 288210 - 01).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che, tenuto conto della negativa personalità dell'imputato, desumibile non solo dalla condanna oggetto del presente giudizio, ma anche dai precedenti penali e dai carichi pendenti di natura specifica, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva non sia in grado di garantire la mancata commissione, da parte dell'imputato, di ulteriori reati. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del, ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa