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Ordinanza — n. 7806/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession due to generic grounds and failure to cite specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Giaconia's appeal against his four-year prison sentence for cocaine possession inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence but failed to provide specific legal grounds or factual elements supporting his request as required by law. The court ruled that the appeal violated procedural rules regarding the specificity of arguments, leading to its rejection and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific legal reasons and factual elements required by law to support the requested outcome.

Parole chiave

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drug possession cocaine quantity procedural inadmissibility generic grounds Corte di Cassazione sentencing guidelines court costs traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/07/1983 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giuseppe Giaconia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 1 bis D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva illecita commercializzazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina, una parte della quale del peso netto di circa 50,30 grammi, con principio attivo pari a 36,47 grammi, pari a 243,1 dosi medie singole, mentre un'altra parte, frazionata in tre involucri, ciascuno del peso di circa un grammo per un peso complessivo pari a circa 2,86 grammi con principio attivo pari a grammi 1,29 circa, da cui sono ricavabili circa 8,6 dosi singole.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare in riferimento al mancato riconoscimento del minimo della pena. Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha evidenziato l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, l'elevato tasso di principio attivo, il consistente numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, nonché il contesto in cui la condotta si è realizzata. La stessa Corte ha inoltre precisato che non potevano essere valorizzate ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio neppure le dichiarazioni confessorie dell'imputato, poiché rese in un contesto di evidente prova della responsabilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm