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Ordinanza — n. 7802/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7802/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7802/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVARRETTA DANIELE nato a PALERMO il 07/07/1989 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Daniele Cavarretta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto occultato e trasportato al fine di spaccio e in almeno quattro occasioni ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish e crack.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7802/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e in particolare con riferimento ai criteri applicati di cui all'art 133 cod. pen. Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
art 133 cod. pen
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e in particolare con riferimento ai criteri applicati di cui all'art 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVARRETTA DANIELE nato a PALERMO il 07/07/1989 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Daniele Cavarretta ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto occultato e trasportato al fine di spaccio e in almeno quattro occasioni ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish e crack.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e in particolare con riferimento ai criteri applicati di cui all'art 133 cod. pen. Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha precisato che, sebbene la condotta sia stata derubricata come spaccio stradajai sensi del comma quinto dell'art. 73 DPR309/1990, deve tenersi conto, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, delle modalità rudimentali della condotta e della natura e quantità complessiva della sostanza stupefacente. Tali elementi giustificano l'entità della pena base, già congruamente determinata dal giudice di primo grado in un anno e mesi quattro di reclusione oltre a 1800 euro di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen a anni due e mesi sei di reclusione e euro 2.250 di multa, da ridurre di un terzo per la scelta del rito.

Non sono pertanto individuabili elementi significativi idonei a giustificare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore DEIPOITATA Il Presidente