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Ordinanza — n. 7799/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7799/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had convicted the defendant for tax evasion based on specific evidence, including the omission of tax returns and corroborating military investigations. The court rejected the appeal's generic denial of intent, ruling that the statutory requirements for a valid cassation ground were not met.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) e lett. d) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific factual or legal arguments supporting the request.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specific arguments tax evasion criminal law dolo specificus requirement evasione all'obbligo di contribuzione reddito non dichiarato sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) c.p.p.
Si osserva che l'art. 581 lett c) cod.
Art. 581 lett. d) c.p.p.
Si osserva che l'art. 581 lett c) cod.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONE SABATINO nato a ALTAMURA il 23/07/1965 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sabatino Ragone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato punito dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000 di cui al capo B) dell'imputazione, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2014, al fine di evadere le imposte sui redditi.

La Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000 (capo A) e ha dichiarato prescritti i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali cui al capo B) relativi alle annualità 2010 e 2011. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo. Si osserva che l'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Nel caso di specie, di fatto, il ricorrente si limita a negare la sussistenza del dolo per il residuo reato, senza nulla specificamente dedurre al riguardo. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha evidenziato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da indici sintomatici, ed ha inferito la sussistenza del dolo specifico nel caso di specie dall'omessa presentazione della prescritta dichiarazione e dalla reiterazione della condotta nel corso di più anni d'imposta, evidenziando che la versione resa dall'imputato è stata smentita dagli accertamenti autonomamente condotti dai militari. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle