Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7796/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for insufficient reasoning and procedural defects in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Andrea Toncic's appeal against his criminal conviction inadmissible. Toncic argued the lower court's reasoning was insufficient regarding evidence and denied a suspended sentence, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. The Court ruled that re-evaluating evidence or questioning the judge's prognostic assessment of the defendant's personality constitutes a matter for the trial court, not the appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they consist solely of a reiteration of arguments already rejected or a re-reading of evidence contrary to the trial court's logical assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments suspended sentence denial prognostic judgment review evidence re-evaluation personality assessment Italian criminal procedure indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONCIC ANDREA nato a PESCIA il 11/07/1990 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eiee OSSERVA 1. Rilevato che Andrea Toncic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Soprattutto, il motivo si risolve in una rilettura delle fonti di prova, alle quali viene dato un significato diverso da quello, logico e esente da vizi di organicità, fornito dai giudici di merito. Si tratta di operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali una accentuata capacità a delinquere ed una spiccata insensibilità al comando normativo) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione di diniego della pena sostitutiva.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec