Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7795/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7795/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Guadagna and Sammartino inadmissible. The court found Guadagna's appeal generic for lacking specific grounds required by law, while Sammartino's appeal was rejected as unfounded and unrelated to the appellate judgment's reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must specify the grounds for criticism to allow the reviewing court to exercise its supervisory power; generic or unfounded appeals lacking a logical connection to the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of motivation criminal procedure supervisory power court costs unfounded appeal tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Guadagna è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUADAGNA VINCENZA nato a PALERMO il 01/05/1970 SAMMARTINO ROBERTO nato a PALERMO il 03/04/1972 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Vincenza Guadagna e Roberto Sammartino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo con cui si è parzialmente riformata, escludendo la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in tentato furto;

2. Considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Guadagna è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Sannmartino — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata - oltre ad essere aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), è manifestamente infondato. Ed invero, il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv 281917).

Nel caso di specie, emergono chiaramente dal provvedimento impugnato gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per confermare il bilanciamento e tenere ferma l'entità della pena irrogata, peraltro inferiore al minimo edittale.

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore 27 2076 Il President