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Ordinanza — n. 7794/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft due to generic and inadmissible grounds regarding evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7794/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele De Simone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. De Simone challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated theft, arguing a defect in reasoning regarding the interpretation of evidence. The court rejected this claim as it consisted of generic criticisms that merely reproduced arguments already properly dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic and factual criticisms that reproduce arguments already adequately examined and rejected by the territorial court is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds aggravated theft evidence interpretation procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a PALERMO il 28/05/1980 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Emanuele De Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado di condanna, nei confronti del ricorrente, per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure particolarmente generiche, versate in fatto, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha affermato che il supporto probatorio offerto dalle immagini acquisite in atti e relative alle condotte delittuose confermi la materialità del fatto commesso, né alcun dubbio vi è sull'individuazione dell'autore del reato, riconosciuto dall'Ispettore di polizia verbalizzante senza incertezze, anche in considerazione del fatto che l'imputato risulta essere l'unico soggetto ripreso nei pressi del luogo ove si è svolto il reato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente