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Ordinanza — n. 7791/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive factual complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7791/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Scigliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding his liability for attempted and completed theft. The court rejected this claim as merely a repetition of arguments already dismissed at the appellate level and constituted by mere factual complaints.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding when an appeal consists solely of repetitive complaints or mere factual grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds factual complaints judgment of legitimacy court costs fine for inadmissibility appellate review tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIGLIANO GIANLUCA nato a OSTIGLIA il 13/05/1991 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; Qin OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Gianluca Scigliano per i reati di tentato furto e di furto, commessi il 5 maggio 2017.

2. Considerato che, avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità.

3. Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo che contesta il travisamento della prova e, di conseguenza, il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità non è deducibile in sede di legittimità perché reiterativo dei motivi già dedotti in appello e disattesi dalla Corte di merito, nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) 4.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deRa ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso