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Ordinanza — n. 7790/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against partial acquittal on aggravated theft charges due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial acquittal on aggravated theft, arguing flaws in the indictment's motivation and the application of an aggravating circumstance regarding the store employee's vigilance. The court rejected these claims as generic, repetitive of lower court arguments, or contrary to established jurisprudence regarding the right to file a complaint.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: Appeals based on generic complaints regarding the motivation of the indictment or the application of aggravating circumstances are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level without specific refutation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aggravated theft defect of complaint vague motivation repetitive arguments furto aggravato indagine per furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
art. 550 c.p
4), che afferma la corretta contestazione del reato in riferimento a tutti i suoi elementi essenziali da parte del decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCELLA VALENTINO nato a GIULIANOVA il 17/03/1984 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Valentino Mascella ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di furto aggravato di cui al secondo capo di imputazione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato di cui al primo, terzo e quarto capo di imputazione;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato di cui al quarto capo di imputazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla sentenza impugnata (si veda pag. 4), che afferma la corretta contestazione del reato in riferimento a tutti i suoi elementi essenziali da parte del decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p. Il motivo è altresì generico e non specifico in relazione alla confutazione del fatto processuale.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (non contesta specificamente il passaggio motivazionale in cui la sentenza impugnata attribuisce all'addetta al supermercato una vigilanza solo saltuaria, in quanto tale inidonea al fine di ritenere esclusa l'aggravante in questione);

4. Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la nullità per difetto di querela, è manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia ("Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela) Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013) Rv. 255975 - 01.); ,. ond0 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme