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Ordinanza — n. 7787/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the provisional allowance decision is discretionary and requires no motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7787/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Cappiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cappiello argued that the lower court failed to provide reasons for the amount of the provisional allowance granted to the bankruptcy administrator. The court ruled that such decisions are inherently discretionary and deliberative, meaning they do not require specific motivation under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Decisions regarding the grant and quantification of a provisional allowance in criminal proceedings are of a discretionary and deliberative nature, and therefore do not require specific motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility provisional allowance discretion lack of motivation defense bankruptcy fraud case Cassazione procedural rules bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G.
277773- 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri
263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO FRANCO nato a VIGEVANO il 22/03/1961 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Franco Cappiello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.

2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, non è deducibile con ricorso per Cassazione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale concerne una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934-01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14