Criminal appeal dismissed as inadmissible because the provisional allowance decision is discretionary and requires no motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franco Cappiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cappiello argued that the lower court failed to provide reasons for the amount of the provisional allowance granted to the bankruptcy administrator. The court ruled that such decisions are inherently discretionary and deliberative, meaning they do not require specific motivation under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Decisions regarding the grant and quantification of a provisional allowance in criminal proceedings are of a discretionary and deliberative nature, and therefore do not require specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO FRANCO nato a VIGEVANO il 22/03/1961 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Franco Cappiello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, non è deducibile con ricorso per Cassazione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale concerne una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934-01).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14