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Ordinanza — n. 7786/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding criminal responsibility and recidivism, but the court found these grounds merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned criticism required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected without providing specific, reasoned argumentation against the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds appellate review standards court costs and fines imputazione di furto altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORFO GIOVANNI SALVATORE nato a PALERMO il 14/06/1999 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Salvatore Norfo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto in abitazione aggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla sua individuazione fotografica, e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento della recidiva, sono inammissibilii perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

La Corte di appello ha fornito motivazione adeguata, cui sono estranee aporie argomentative (in particolare il riconoscimento del ricorrente è affidabile e certo, secondo le indicazioni della sentenza impugnata puntuali in proposito), e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità su entrambi i temi. 3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis