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Ordinanza — n. 7784/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for generic and inadmissible challenges to criminal conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7784/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by the Terrazzano and Grigioni families inadmissible. The court found the arguments generic, repetitive of lower court rejections, or lacking specific factual grounding required by criminal procedure law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610 c.p.; Art. 393 c.p. Appeals are inadmissible if they are generic, fail to specify the object of criticism, or merely repeat arguments already rejected by the court of appeal without providing new, specific, and arguable grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal procedure repetitive arguments specificity requirement sentencing review procedural costs violenza domestica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610 c.p.
Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 610 c.p. non riqualificato nell'ipotesi di cui all'art.
Art. 393 c.p.
art. 610 c.p
Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 610 c.p.
art. 393 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TERRAZZANO STEFANO nato a COSENZA il 28/10/1989 TERRAZZANO PIERLUIGI nato a COSENZA il 30/07/1986 GRIGIONI SONIA nato a TERNI il 17/03/1972 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Rilevato che Sonia Grigioni, Pierluigi Terrazzano e Stefano Terrazzano ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati riconosciuti penalmente responsabili per il delitto di violenza privata in concorso tra loro;

2. Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Sonia Grigioni è inammissibile perché generico tanto che non si comprende neppure agevolmente l'oggetto della censura, a metà tra la contestazione dell'illegittimità del riconoscimento della recidiva e la critica alla misura degli aumenti per la continuazione e al trattamento sanzionatorio.

3. Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di Terrazzano Pierluigi, che si compone di due motivi, è inammissibile amch'esso. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 610 c.p. non riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p., é fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Il secondo motivo, che denunzia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

4. Rilevato che il ricorso proposto da Terrazzano Stefano, che si compone di tre motivi, è inammissibile nei primi due argomenti di censura, analoghi in tutto a quelli di Terrazzano Pierluigi, per i quali, valgono, dunque, le medesime considerazioni già espresse al punto precedente;il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, indica elementi generali di insussistenza dell'aggravante. Senza contare che il motivo d'appello era anch'esso afflitto da genericità, che si riverbera sull'ammissibilità delle ragioni formulate in cassazione.

5. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am