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Ordinanza — n. 7780/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and manifestly unfounded arguments on factual requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7780/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Spallotta inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for omitted psychological evaluation and improper factual requalification, but the court rejected these as mere complaints lacking specific legal critique and reiterating facts already assessed. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments were manifestly unfounded and did not meet the threshold for constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual assessments or reiterative arguments without specific criticism of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism manifestly unfounded arguments factual requalification psychological element assessment bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 216 R.D. n. 267/42
Art. 223 comma n.2 R.D. n. 267/42
Art. 217 della legge fallimentare
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLOTTA FABIO nato a ROMA il 03/10/1962 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e2fa à OSSERVA 1. Rilevato che Fabio Spallotta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, 223 comma n.2 R.D. n. 267/42 e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia omessa e imprecisa motivazione sulla valutazione dell'elemento psicologico, del reato non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivE di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, circa il difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, è inammissibile poiché manifestamente infondato e reiterativo di ragioni già proposte al giudice di appello e che implicano valutazioni di fatto, sottratte al sindacato di legittimità quando non si sia in presenza di una motivazione carente gravemente o manifestamente illogica. La Corte di appello, nel caso di specie, in modo coerente con le risultanze istruttorie, si è richiamata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.