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Ordinanza — n. 7778/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false attestation as inadmissible due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Sciancalepore inadmissible for the crime of false attestation to a public official. The appellant argued a violation of procedural rules regarding the evaluation of censure in the appellate act, but the court found this argument merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Since the crime is consummated at the moment of the false declaration, the subsequent admission of correct details rendered the appeal's core argument irrelevant and insufficient for a specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must provide specific and arguable grounds distinct from those previously rejected; mere repetition of arguments fails to meet the requirement of a substantive critique, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false attestation public official inadmissible appeal grounds repetitive arguments cassation procedural violation art 606 false declaration consummation uso di false generalità prova dell'identità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Sciancalepore Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condannato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Sciancalepore Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condannato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n.186 del 2000
sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANCALEPORE SALVATORE nato a CERIGNOLA il 24/01/1990 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sciancalepore Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato condannato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co. 1 lett.

e) c.p.p. in relazione alla mancata valutazione delle censure mosse con l'atto di appello è manifestamente infondato e reiterativo, perché basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il delitto in esame è reato istantaneo che si consuma al momento della dichiarazione non veritiera sulle proprie generalità, a prescindere dalla successiva ammissione delle corrette indicazioni identificative; ammissione che, nel caso del ricorrente, è seguita all'accertamento in corso degli operatori di polizia giudiziaria che l'ha resa anche inutile.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso