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Ordinanza — n. 7774/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for electricity theft, citing lack of new facts and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7774/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding aggravating circumstances, factual errors, and subjective intent. The court ruled that the appellant's submissions consisted merely of complaints without new evidence, violating the principle that factual evaluation belongs exclusively to the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or grant new evidence; appeals must present specific, new arguments distinct from those already considered by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition electricity theft conviction aggravating circumstances review subjective intent assessment procedural violation appeal court costs and fine gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611 c.p.p.
2 e 7 c.p.; letta la memoria difensiva con motivi nuovi depositata ex art. 611 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n.
art. 611 cod. proc. pen
2 e 7 c.p.; letta la memoria difensiva con motivi nuovi depositata ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua
Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIGIACOMO PIETRO MARIA ANTONIO nato a PALERMO il 13/06/1980 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; t OSSERVA 1. Rilevato che Pietro Maria Antonio Prestigiacomo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.; letta la memoria difensiva con motivi nuovi depositata ex art. 611 cod. proc. pen. in data 29.12.2025, con cui si ripercorrono gli aspetti essenziali del ricorso (allegando documentazione).

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e alla procedibilità - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità dominante in materia (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione delle prove e del loro significato diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in relazione all'elemento soggettivo del reato - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Esso è anche manifestamente infondato perché il dolo è stato desunto dalla reiterata fruizione di energia elettrica a costi estremamente inferiori a quelli corrispondenti all'uso fatto della stessa energia, come ha sottolineato la Corte di appello, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema.

5. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas