Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7772/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and reiterating arguments already rejected at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Bartucci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal responsibility for corporate crimes but failed to provide a substantive critique. The court ruled the appeal generic because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without addressing the legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 co. 1 lett. a and b c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and limited to reiterating arguments already rejected by the court of second instance without providing a new, substantive critique of the legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reiteration of arguments criminal responsibility corporate crime liability procedural costs Cassation review bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 lett. a and b c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTUCCI MASSIMO nato a PAOLA il 04/08/1970 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; «Lo OSSERVA 1. Rilevato che Massimo Bartucci ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 e 223 co. 1 R.D. 267/42.

2. Ritenuto che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il ricorso si limita a evocare l'innocenza dell'imputato e la non valenza distrattiva del mancato ritrovamento dei beni societari, in palese contrasto con i costanti orientamenti di legittimità in tema (cfr. Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 — 01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il