Cassation court dismisses appeal as qualified recidivism was not recognized in the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Bergamo court judgment that held the defendant responsible for offenses under Articles 624, 625, and 7 of the Penal Code. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower judge failed to explicitly recognize or apply the aggravating circumstance of qualified recidivism in its reasoning. Consequently, the appeal was declared inadmissible since the judge did not address this specific statutory requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, 7, 99 cod. pen.: The court must explicitly recognize and apply the aggravating circumstance of qualified recidivism in the judgment's reasoning and operative part; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BARA RODRIGUEZ EIDELL nato il 07/10/1980 avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1, Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal tribunale di Bergamo, con cui si è ritenuto responsabile l'imputato Eidell Barja Rodriguez per il delitto di cui agli artt. 624 cod. pen e 625 primo comma, n. 2 e 7 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la recidiva qualificata che il Procuratore Generale ritiene ostativa al giudizio di prevalenza — stabilito dal provvedimento impugnato - delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante deve ritenersi non riconosciuta e applicata in quanto il giudice non ne fa alcuna menzione nelle motivazioni e nel dispositivo della sentenza impugnata (le aggravanti in bilanciamento, al netto della recidiva, sono comunque altre due nel caso di specie, da qui l'equivoco sul fatto che, tra queste, fosse stata inserita anche quella di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/01/20