Italian Court dismisses appeal against theft conviction for improper factual review attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding defense rights and sentencing. The appellant argued that the appellate court failed to examine defense notes and inconsistently evaluated witness statements, but the court found these complaints infounded as the lower court explicitly cited the defense's conclusions and exercised its exclusive power to assess factual evidence. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was legally sound and within the bounds of judicial discretion regarding sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or re-qualify crimes based on different criteria, reserving such assessments exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN DHAFER MAAOUIA nato il 21/01/1964 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; m OSSERVA 1. Rilevato che BEN DHAFER Maaouia ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in quanto nell'ambito del giudizio cartolare non sarebbero state esaminate le note conclusive depositate dalla difesa, è manifestamente infondato, posto che la Corte d'Appello cita testualmente quelle depositate dalla difesa a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata. Le conclusioni svolte nelle memorie sono identiche a quelle dell'appello.
3. Considerato che il secondo motivo di gravame, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito ad asserite contraddizioni nelle risultanze istruttorie poste a fondamento dell'identificazione dell'imputato, ed in particolare in riferimento alle dichiarazioni dei testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una iriletturaT degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in forma tentata ex art 56 c.p., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, posto che è sufficiente che il bene sottratto sia passato sotto il dominio esclusivo dell'imputato seppur per breve tempo (ex multis Sez. 4, n. 4743 del 15/03/1995, Rv. 201870 - 01; Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, in motivazione).
5. Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso (erroneamente numerato come quinto), con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla dosimetria sanzionatoria, è 4 nnOn. inammissibile perchè manifestamente infondato e perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del