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Ordinanza — n. 7763/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelkader Zina inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zina argued that his conviction for drug trafficking was legally flawed due to the low quantity of substances and lack of narcotic effects, as well as errors in applying Article 495 of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, repetitive, and lacking specific legal critique, noting that the lower court's reasoning was sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments repeating lower court reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal generic grounds Article 495 penal code Article 131 bis penal code procedural costs Cassation jurisdiction imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.
Rilevato che Abdelkader Zina ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e falso di cui all'art. 495 c.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
art. 495 c.p
Rilevato che Abdelkader Zina ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e falso di cui all'art. 495 c.p.
art. 131 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Rv. 281598
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINA ABDELKADER nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Abdelkader Zina ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e falso di cui all'art. 495 c.p. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in merito all'irrilevanza penale della condotta del ricorrente, avente ad oggetto un basso quantitativo di stupefacente e privo di qualsivoglia "effetto drogante", è manifestamente infondato in quanto non solo riproduttivo di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ma anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

3. Rilevato che le medesime considerazioni vengono in rilievo anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 495;

4. Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

5. Considerato, inoltre, che il quarto motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama l'assenza di elementi favorevoli (cfr. Rv. 281598), anche considerato il principio consolidato affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme