Cassation court dismisses appeal for generic grounds under Art. 581 c.p.p. regarding theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations of law and lack of motivation. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 114 c.p.; The appeal must specify the grounds for criticism; generic complaints lacking specific elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALETA MACIEJ JANUSZ nato il 01/03/1977 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Maleta Maciej Janusz ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di furto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, le ragioni difensive sono formulate in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità per giurisprudenza costante, e manifestamente infondate poiché il concorso di persone nel reato si ravvisa in qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01).
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'aggravante ex art. 114 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata ha valorizzato il ruolo non secondario dei coimputati e del ricorrente - la giurisprudenza di legittimità ritiene il "palo" un concorrente nel reato non meritevole di una valutazione di contributo di minima importanza: cfr. Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) - ed ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C