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Ordinanza — n. 7755/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual guilt assessment beyond scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7755/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Monevera Halilovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of her criminal conviction for tax fraud, arguing the subjective element of the crime was not proven. The court rejected this, stating that the appellate judges reasonably reconstructed the facts regarding her omission to declare vehicles, a matter of factual evaluation excluded from the scope of the legality review.

Regesto Legislator

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Art. 609, 616 c.p.p.; The appeal challenging the conviction based on the subjective element of the crime is inadmissible when it seeks to re-evaluate the factual evidence rather than the legal application, as such matters fall within the exclusive domain of the trial courts' factual assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review subjective element factual assessment tax fraud conviction occultamento di beni reticenza dolosa dei difetti deficit dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MONEVERA nato a PISTOIA il 28/04/1976 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia il 22 gennaio 2024, con la quale Monevera Halilovic era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Pistoia nelle date del 29 marzo 2019, del 5 marzo 2020, del 21 ottobre 2020 e del 21 dicembre 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputatR, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputata, osservando che costei, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare, in tutte e quattro le richieste presentate, di essere intestataria di otto autoveicoli, tacendo anche il fatto che il marito fosse titolare di oltre duecento autoveicoli, situazione quest'ultima che configura una vera e propria attività lavorativa, essendo del tutto inverosimile che tali rilevanti circostanze non facessero parte del patrimonio conoscitivo della ricorrente.

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 20