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Ordinanza — n. 7752/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7752/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7752/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK MAURIZIO nato a SOVERATÒ il 25/09/1961 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Treviso il 6 dicembre 2023, con la quale Maurizio Levak, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 20 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7752/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 44 lett.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive motivazione inadeguata delle censure costituzionali durata ragionevole del procedimento ritardo ingiustificato dell'azione penale sanzione sostitutiva opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia le notevoli dimensioni dell'opera abusiva costruita, sia la circostanza che l'imputato ha proseguito i lavori anche dopo che era stato ordinato di sospenderli.
art. 20 bis cod. pen
Evidenziato, infine, che l'inammissibilità connota anche il terzo motivo, rispetto al quale deve sottolinearsi che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK MAURIZIO nato a SOVERATÒ il 25/09/1961 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Treviso il 6 dicembre 2023, con la quale Maurizio Levak, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett.

b) del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto commesso in Maserada sul Piave fino al 21 dicembre 2020. Osservato che con il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale, in modo pertinente, sono state rimarcate (pag.

3) in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia le notevoli dimensioni dell'opera abusiva costruita, sia la circostanza che l'imputato ha proseguito i lavori anche dopo che era stato ordinato di sospenderli. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena irrogata, sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, a fronte delle non illogiche considerazioni della Corte di appello in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, peraltro non ispirato da criteri di eccessivo rigore.

Evidenziato, infine, che l'inammissibilità connota anche il terzo motivo, rispetto al quale deve sottolinearsi che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. è stata tardivamente formulata solo in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado e non anche nell'atto di appello, il che rende non censurabile il silenzio argomentativo della Corte territoriale sul punto (cfr. in termini Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 202