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Ordinanza — n. 7750/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded arguments exceeding scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gino Bassi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued against the exclusion of a witness and the subjective element of guilt, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that the lower courts' factual reconstruction regarding tax evasion did not require a new evaluation of evidence, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded or constitute a mere re-evaluation of facts and evidence, which exceeds the scope of the legality review reserved for the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments scope of legality review tax evasion prosecution re-evaluation of evidence omissione della contabilità elusione fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSI GINO nato a PARMA il 06/01/1961 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Parma 11 19 marzo 2024, con la quale Gino Bassi era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Parma I'll ottobre 2016.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata assunzione della testimonianza di Irina Kurakina, ex moglie dell'imputato, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4) in cui è stata rimarcata la superfluità della sollecitazione istruttoria in esame, in ragione della sicura conoscenza da parte dell'imputato, sin dal 18 aprile 2013, della procedura di sfratto concernente l'abitazione dove a suo dire si trovavano i documenti contabili della società, documenti che il ricorrente ben avrebbe potuto custodire in altro luogo.

Rilevato che il secondo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno osservato che le fatture rinvenute presso i clienti e gli accertamenti risultanti dallo spesometro valgono a dimostrare la produzione di un volume di affari della società, tale da rivelare la finalità di evasione fiscale sottesa all'occultamento delle scritture contabili per gli anni 2011-2014.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre